FAQ Normativa
Per Produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) – e quindi soggetto agli obblighi normativi – si intende la persona fisica o giuridica che, qualsiasi sia la tecnica di vendita esercitata (inclusa la vendita a distanza quale vendita on-line o attraverso televendite), corrisponde alle seguenti caratteristiche:
La normativa stabilisce per il Produttore i seguenti obblighi:
Il Registro AEE è il Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche al quale tutti i Produttori di AEE, domestiche e professionali, devono essere iscritti e dichiarare annualmente il proprio immesso sul mercato.
Il Registro è pubblico e disponibile a questo indirizzo: registroaee.it
Un prodotto rientra nell’ambito di applicazione quando trova corrispondenza alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica, salvo alcune eccezioni espressamente citate dalla normativa (riportate nella domanda successiva). Il decreto legislativo 49/2014 fornisce nell’allegato III un elenco delle categorie rientranti nel campo di applicazione aperto:
La normativa riporta anche, nell’Allegato IV, un elenco (seppur non esaustivo) di alcune apparecchiature rientranti nell’ambito di applicazione. Se hai dubbi in merito ai tuoi prodotti, contattaci e ti forniremo indicazioni.
Le uniche apparecchiature escluse dalla normativa, e quindi non soggette ad essa, riguardano:
Per essere sicuro che i tuoi prodotti rientrino nell’ambito di applicazione aperto contattaci e ti supporteremo in merito.
Per Open Scope si intende l’ampliamento di applicazione della normativa RAEE a categorie di prodotti che fino al 15 agosto 2018 erano escluse. Ogni apparecchiatura corrispondente alla definizione di AEE è quindi da considerarsi soggetta alla normativa, salvo esplicita esclusione.
Il D. lgs. 49/2014 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per i Produttori inadempienti:
I Distributori possono ritirare RAEE Professionali solo se incaricati formalmente dai Produttori di tali apparecchiature, trasportandoli presso gli impianti autorizzati indicati dai Produttori.
Anche in questo caso, come per i RAEE Domestici, vi è l’obbligo di iscrivere i propri depositi preliminari alla raccolta al Centro di Coordinamento RAEE.
Il deposito preliminare alla raccolta deve essere idoneo alla custodia dei RAEE, ovvero “non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’integrità delle apparecchiature è garantita mediante l’adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose.”
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