FAQ Normativa

1 - Chi è il Produttore di AEE?

Per Produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) – e quindi soggetto agli obblighi normativi – si intende la persona fisica o giuridica che, qualsiasi sia la tecnica di vendita esercitata (inclusa la vendita a distanza quale vendita on-line o attraverso televendite), corrisponde alle seguenti caratteristiche:

 

  • è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  • è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato Produttore, se l’apparecchiatura reca il marchio del Produttore;
  • è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

La normativa stabilisce per il Produttore i seguenti obblighi:

 

  • il conseguimento degli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio (indicati nell’allegato V del decreto 49/2014).
  • l’adesione a un sistema collettivo di gestione dei RAEE o l’istituzione di un sistema individuale; tali sistemi devono garantire il ritiro dei RAEE in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.
  • l’iscrizione al Registro AEE, ossia il Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; il numero di iscrizione deve essere riportato, entro 30 giorni dal rilascio, sulla documentazione commerciale;
  • la prestazione di una adeguata garanzia finanziaria; nel caso di adesione a sistema collettivo, tale garanzia è prestata dal sistema collettivo stesso;
  • la comunicazione annuale al Registro AEE inerente ai dati di vendita (unità e peso delle AEE immesse sul mercato);
  • l’apposizione sulle AEE da immettere sul mercato sia del simbolo “cassonetto barrato” (riportato all’Allegato IX del decreto 49/2014) sia del proprio marchio, nome o numero di iscrizione al Registro AEE;
  • la fornitura gratuita, per ogni tipo di apparecchiatura immessa sul mercato, di informazioni relative alla preparazione per il riutilizzo e il trattamento adeguato. Per adempiere a tale obbligo è possibile avvalersi delle schede prodotto, create dal CDC RAEE in collaborazione coi Sistemi collettivi, disponibili a questo link.
  • la messa a disposizione, all’interno delle istruzioni per l’uso delle AEE, delle informazioni rivolte agli utenti finali relative al fine vita delle apparecchiature, in particolare l’obbligo e le modalità di raccolta differenziata dei RAEE, gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla saluta umana in caso di scorretta gestione, il significato del simbolo del bidoncino barrato.

Il Registro AEE è il Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche al quale tutti i Produttori di AEE, domestiche e professionali, devono essere iscritti e dichiarare annualmente il proprio immesso sul mercato.

Il Registro è pubblico e disponibile a questo indirizzo: registroaee.it

Un prodotto rientra nell’ambito di applicazione quando trova corrispondenza alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica, salvo alcune eccezioni espressamente citate dalla normativa (riportate nella domanda successiva). Il decreto legislativo 49/2014 fornisce nell’allegato III un elenco delle categorie rientranti nel campo di applicazione aperto:

 

  • apparecchiature per lo scambio di temperatura;
  • schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2;
  • lampade;
  • apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm);
  • apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm);
  • piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

La normativa riporta anche, nell’Allegato IV, un elenco (seppur non esaustivo) di alcune apparecchiature rientranti nell’ambito di applicazione. Se hai dubbi in merito ai tuoi prodotti, contattaci e ti forniremo indicazioni.

Le uniche apparecchiature escluse dalla normativa, e quindi non soggette ad essa, riguardano:

 

  • apparecchiature per la tutela degli interessi essenziali alla sicurezza nazionale quali armi, munizioni e materiale bellico destinate a fini esclusivamente militari;
  • apparecchiature progettate e installate specificatamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nel campo di applicazione;
  • lampade a incandescenza;
  • apparecchiature destinate a essere inviate nello spazio;
  • utensili industriali di grandi dimensioni;
  • installazioni fisse di grandi dimensioni;
  • mezzi omologati per il trasporto di persone o merci;
  • macchine mobili non stradali ad uso professionale;
  • apparecchiature realizzate appositamente a scopi di ricerca e sviluppo;
  • dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora si sospetti possano essere infetti prima della fine del loro ciclo di vita.

Per essere sicuro che i tuoi prodotti rientrino nell’ambito di applicazione aperto contattaci e ti supporteremo in merito.

Per Open Scope si intende l’ampliamento di applicazione della normativa RAEE a categorie di prodotti che fino al 15 agosto 2018 erano escluse.  Ogni apparecchiatura corrispondente alla definizione di AEE è quindi da considerarsi soggetta alla normativa, salvo esplicita esclusione.

Il D. lgs. 49/2014 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per i Produttori inadempienti:

 

  • da 30.000 a 100.000 euro per chi non provvede a organizzare un sistema di raccolta separata per i RAEE professionali, oltre a sistemi di ritiro, trattamento e recupero dei RAEE e finanziamento delle relative operazioni;
  • da 200 a 1.000 euro per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato senza la costituzione della garanzia finanziaria prevista dalla normativa;
  • da 2.000 a 5.000 euro per chi non fornisce, all’interno delle istruzioni d’uso delle AEE, le informazioni necessarie al consumatore per una corretta gestione dell’apparecchiature a fine vita, nel momento in cui decide di disfarsene;
  • da 5.000 a 30.000 euro per chi non fornisce agli impianti di trattamento, entro un anno dall’immissione sul mercato, le informazioni necessarie per un adeguato trattamento;
  • da 100 a 500 euro per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato non recante il simbolo del cassonetto barrato;
  • da 30.000 a 100.000 euro per chi immette sul mercato AEE senza essere iscritto alla Camera di Commercio;
  • da 2.000 a 20.000 euro per chi immette sul mercato AEE senza essere iscritto al Registro nazionale o non comunica le informazioni richieste, o le comunica in modo errato.

I Distributori possono ritirare RAEE professionali solo se incaricati formalmente dal Produttore stesso, trasportandoli presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori.

Con il DM 65/2010 sono state stabilite le modalità semplificate per il ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza.

Anche in questo caso, come per i RAEE domestici, vi è l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la tenuta e compilazione dello schedario di carico/scarico e del documento di trasporto.

Il luogo di raggruppamento deve essere idoneo al deposito dei RAEE, ovvero “non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

No, i Distributori non sono obbligati al ritiro dei RAEE professionali. Il Distributore deve garantire il corretto trattamento di eventuali RAEE professionali prodotti unicamente dalla propria attività commerciale come, ad esempio, l’invenduto obsoleto o prodotti resi che risultino difettosi.

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