FAQ Normativa
Per Produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) – e quindi soggetto agli obblighi normativi – si intende la persona fisica o giuridica che, qualsiasi sia la tecnica di vendita esercitata (inclusa la vendita a distanza quale vendita on-line o attraverso televendite), corrisponde alle seguenti caratteristiche:
La normativa stabilisce per il Produttore i seguenti obblighi:
Il Registro AEE è il Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche al quale tutti i Produttori di AEE, domestiche e professionali, devono essere iscritti e dichiarare annualmente il proprio immesso sul mercato.
Il Registro è pubblico e disponibile a questo indirizzo: registroaee.it
Un prodotto rientra nell’ambito di applicazione quando trova corrispondenza alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica, salvo alcune eccezioni espressamente citate dalla normativa (riportate nella domanda successiva). Il decreto legislativo 49/2014 fornisce nell’allegato III un elenco delle categorie rientranti nel campo di applicazione aperto:
La normativa riporta anche, nell’Allegato IV, un elenco (seppur non esaustivo) di alcune apparecchiature rientranti nell’ambito di applicazione. Se hai dubbi in merito ai tuoi prodotti, contattaci e ti forniremo indicazioni.
Le uniche apparecchiature escluse dalla normativa, e quindi non soggette ad essa, riguardano:
Per essere sicuro che i tuoi prodotti rientrino nell’ambito di applicazione aperto contattaci e ti supporteremo in merito.
Per Open Scope si intende l’ampliamento di applicazione della normativa RAEE a categorie di prodotti che fino al 15 agosto 2018 erano escluse. Ogni apparecchiatura corrispondente alla definizione di AEE è quindi da considerarsi soggetta alla normativa, salvo esplicita esclusione.
Il D. lgs. 49/2014 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per i Produttori inadempienti:
I Distributori possono ritirare RAEE professionali solo se incaricati formalmente dal Produttore stesso, trasportandoli presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori.
Con il DM 65/2010 sono state stabilite le modalità semplificate per il ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza.
Anche in questo caso, come per i RAEE domestici, vi è l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la tenuta e compilazione dello schedario di carico/scarico e del documento di trasporto.
Il luogo di raggruppamento deve essere idoneo al deposito dei RAEE, ovvero “non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.”
No, i Distributori non sono obbligati al ritiro dei RAEE professionali. Il Distributore deve garantire il corretto trattamento di eventuali RAEE professionali prodotti unicamente dalla propria attività commerciale come, ad esempio, l’invenduto obsoleto o prodotti resi che risultino difettosi.
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