FAQ Normativa

1 - Chi è il Produttore di AEE?

Per Produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) – e quindi soggetto agli obblighi normativi – si intende la persona fisica o giuridica che, qualsiasi sia la tecnica di vendita esercitata (inclusa la vendita a distanza quale vendita on-line o attraverso televendite), corrisponde alle seguenti caratteristiche:

 

  • è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  • è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato Produttore, se l’apparecchiatura reca il marchio del Produttore;
  • è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

La normativa stabilisce per il Produttore i seguenti obblighi:

 

  • il conseguimento degli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio (indicati nell’allegato V del decreto 49/2014).
  • l’adesione a un sistema collettivo di gestione dei RAEE o l’istituzione di un sistema individuale; tali sistemi devono garantire il ritiro dei RAEE in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.
  • l’iscrizione al Registro AEE, ossia il Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; il numero di iscrizione deve essere riportato, entro 30 giorni dal rilascio, sulla documentazione commerciale;
  • la prestazione di una adeguata garanzia finanziaria; nel caso di adesione a sistema collettivo, tale garanzia è prestata dal sistema collettivo stesso;
  • la comunicazione annuale al Registro AEE inerente ai dati di vendita (unità e peso delle AEE immesse sul mercato);
  • l’apposizione sulle AEE da immettere sul mercato sia del simbolo “cassonetto barrato” (riportato all’Allegato IX del decreto 49/2014) sia del proprio marchio, nome o numero di iscrizione al Registro AEE;
  • la fornitura gratuita, per ogni tipo di apparecchiatura immessa sul mercato, di informazioni relative alla preparazione per il riutilizzo e il trattamento adeguato. Per adempiere a tale obbligo è possibile avvalersi delle schede prodotto, create dal CDC RAEE in collaborazione coi Sistemi collettivi, disponibili a questo link.
  • la messa a disposizione, all’interno delle istruzioni per l’uso delle AEE, delle informazioni rivolte agli utenti finali relative al fine vita delle apparecchiature, in particolare l’obbligo e le modalità di raccolta differenziata dei RAEE, gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla saluta umana in caso di scorretta gestione, il significato del simbolo del bidoncino barrato.

Il Registro AEE è il Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche al quale tutti i Produttori di AEE, domestiche e professionali, devono essere iscritti e dichiarare annualmente il proprio immesso sul mercato.

Il Registro è pubblico e disponibile a questo indirizzo: registroaee.it

Un prodotto rientra nell’ambito di applicazione quando trova corrispondenza alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica, salvo alcune eccezioni espressamente citate dalla normativa (riportate nella domanda successiva). Il decreto legislativo 49/2014 fornisce nell’allegato III un elenco delle categorie rientranti nel campo di applicazione aperto:

 

  • apparecchiature per lo scambio di temperatura;
  • schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2;
  • lampade;
  • apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm);
  • apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm);
  • piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

La normativa riporta anche, nell’Allegato IV, un elenco (seppur non esaustivo) di alcune apparecchiature rientranti nell’ambito di applicazione. Se hai dubbi in merito ai tuoi prodotti, contattaci e ti forniremo indicazioni.

Le uniche apparecchiature escluse dalla normativa, e quindi non soggette ad essa, riguardano:

 

  • apparecchiature per la tutela degli interessi essenziali alla sicurezza nazionale quali armi, munizioni e materiale bellico destinate a fini esclusivamente militari;
  • apparecchiature progettate e installate specificatamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nel campo di applicazione;
  • lampade a incandescenza;
  • apparecchiature destinate a essere inviate nello spazio;
  • utensili industriali di grandi dimensioni;
  • installazioni fisse di grandi dimensioni;
  • mezzi omologati per il trasporto di persone o merci;
  • macchine mobili non stradali ad uso professionale;
  • apparecchiature realizzate appositamente a scopi di ricerca e sviluppo;
  • dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora si sospetti possano essere infetti prima della fine del loro ciclo di vita.

Per essere sicuro che i tuoi prodotti rientrino nell’ambito di applicazione aperto contattaci e ti supporteremo in merito.

Per Open Scope si intende l’ampliamento di applicazione della normativa RAEE a categorie di prodotti che fino al 15 agosto 2018 erano escluse.  Ogni apparecchiatura corrispondente alla definizione di AEE è quindi da considerarsi soggetta alla normativa, salvo esplicita esclusione.

Il D. lgs. 49/2014 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per i Produttori inadempienti:

 

  • da 30.000 a 100.000 euro per chi non provvede a organizzare un sistema di raccolta separata per i RAEE professionali, oltre a sistemi di ritiro, trattamento e recupero dei RAEE e finanziamento delle relative operazioni;
  • da 200 a 1.000 euro per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato senza la costituzione della garanzia finanziaria prevista dalla normativa;
  • da 2.000 a 5.000 euro per chi non fornisce, all’interno delle istruzioni d’uso delle AEE, le informazioni necessarie al consumatore per una corretta gestione dell’apparecchiature a fine vita, nel momento in cui decide di disfarsene;
  • da 5.000 a 30.000 euro per chi non fornisce agli impianti di trattamento, entro un anno dall’immissione sul mercato, le informazioni necessarie per un adeguato trattamento;
  • da 100 a 500 euro per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato non recante il simbolo del cassonetto barrato;
  • da 30.000 a 100.000 euro per chi immette sul mercato AEE senza essere iscritto alla Camera di Commercio;
  • da 2.000 a 20.000 euro per chi immette sul mercato AEE senza essere iscritto al Registro nazionale o non comunica le informazioni richieste, o le comunica in modo errato.

I Distributori possono ritirare RAEE Professionali solo se incaricati formalmente dai Produttori di tali apparecchiature, trasportandoli presso gli impianti autorizzati indicati dai Produttori.

Anche in questo caso, come per i RAEE Domestici, vi è l’obbligo di iscrivere i propri depositi preliminari alla raccolta al Centro di Coordinamento RAEE.

Il deposito preliminare alla raccolta deve essere idoneo alla custodia dei RAEE, ovvero “non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’integrità delle apparecchiature è garantita mediante l’adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose.”

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