Normativa Italiana

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Il Decreto legislativo 49/2014 nasce dal recepimento della direttiva europea 2012/19/EU e, al fine di tutelare l’ambiente e la salute umana, definisce le misure e le procedure necessarie per il miglioramento, la prevenzione e la riduzione degli impatti negativi derivanti dalla produzione delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e dei relativi rifiuti, sia domestici che professionali.

Al Decreto sono correlati Decreti Ministeriali, che ne definiscono gli aspetti attuativi. Riportiamo quelli più significativi per i Produttori di AEE professionali:

  • Decreto tariffe – Decreto Ministeriale 17 giugno 2016
    Il DM “Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” stabilisce le tariffe e le modalità di versamento per la copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di Vigilanza e Controllo e del Comitato di Indirizzo RAEE, e delle attività di monitoraggio dei tassi di raccolta e degli obiettivi di recupero dei RAEE da parte di ISPRA, nonché della tenuta del Registro RAEE e delle attività ispettive della Guardia di Finanza;
  • Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65
    Il DM 65/2010 prevede modalità semplificate per la gestione dei RAEE professionali da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza, al fine di agevolare l’organizzazione di adeguati sistemi di raccolta separata di tali rifiuti. Essi possono raccogliere RAEE professionali solo in nome e per conto dei produttori di AEE professionali e da questi formalmente incaricati.

Obblighi per il Produttore di AEE professionali

La normativa oggi stabilisce che il Produttore di AEE professionali organizzi e finanzi la gestione dei RAEE qualora l’utente finale ne faccia richiesta, avendo deciso di disfarsene.

La Responsabilità del Produttore per il fine vita delle apparecchiature professionali va così distinta:

  • per i RAEE professionali storici, ovvero derivanti da AEE immesse sul mercato fino al 31 dicembre 2010, la responsabilità è a carico del Produttore solo nel caso di fornitura di una nuova AEE in sostituzione di una equivalente. Se il Produttore non fornisce la nuova AEE, gli oneri di gestione sono a carico del detentore;
  • per i RAEE professionali nuovi, ovvero derivanti da AEE immesse sul mercato dal 1° gennaio 2011, la responsabilità per le AEE che ha immesso sul mercato è a carico del Produttore, che si dovrà attivare per garantirne la gestione. Ciò vale anche se non si fornisce una nuova AEE.

Per quanto di competenza, i Produttori organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendo i relativi costi, secondo il principio di Responsabilità estesa del Produttore (EPR).

Il Produttore di AEE può scegliere se aderire a un sistema collettivo o istituire un sistema individuale.

La legge prevede infatti che le aziende possano scegliere di realizzare un cosiddetto “sistema individuale”: questo significa che ciascun produttore si organizza per fornire una serie di garanzie, tra cui essere in grado di raccogliere i RAEE in modo autonomo. Da un punto di vista pratico, il Produttore deve stilare un piano preciso di raccolta di questi RAEE su tutto il territorio nazionale e ottenere l’approvazione del Ministero dell’Ambiente, che valuta se quanto deciso dal produttore sia valido o meno.

I sistemi collettivi invece sono già organizzati proprio per dare risposte concrete alle imprese che devono soddisfare questo obbligo: hanno un piano preciso di raccolta, hanno le dovute convenzioni, certificazioni, autorizzazioni e approvazioni e sono presenti in modo capillare in tutta Italia. Non solo: gestendo il ritiro dei RAEE per un grande numero di produttori, i sistemi collettivi di dimensioni maggiori riescono ad applicare economie di scala che rendono il processo vantaggioso anche dal punto di vista economico.

Di fondamentale importanza è anche la reputazione sul mercato della realtà cui si decide di affidarsi, in quanto la responsabilità di una cattiva gestione dei rifiuti ricade sempre anche sull’azienda che li ha prodotti e sui loro amministratori.

Open Scope

Il Decreto Legislativo 49/2014 ha introdotto, dal 15 agosto 2018, un ambito di applicazione più esteso (Open Scope), che amplia significativamente le categorie di prodotti elettrici ed elettronici soggetti alla normativa.

Prima dell’agosto 2018, l’ambito di applicazione era considerato “chiuso”, ovvero limitato a specifiche categorie, espressamente indicate dalla normativa.

Con l’open scope, ogni apparecchiatura elettrica ed elettronica, corrispondente alla definizione riportata nel decreto, è da considerarsi soggetta alla normativa, salvo specifica esclusione.

L’ambito di applicazione aperto introduce anche una nuova classificazione delle apparecchiature, non secondo cui i prodotti sono identificati non più sulla base di criteri merceologici, ma dimensionali.

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